Art. 101
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[1](Art. 7 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).
[2]Le cariche di cui alle tabelle del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, sono conferite agli ufficiali che abbiano il grado voluto per rivestirle e siano giudicati idonei a coprirle. Essi sono scelti in ordine di grado ed a parita' di grado in ordine di anzianita'.
[3]L'accertamento della idoneita' alle varie cariche e' fatto nei modi stabiliti con decreto dei Ministri della guerra e dell'agricoltura e foreste, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, e in sede di regolamento sull'avanzamento, per gli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva