Art. 102
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[1](Articolo 8 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).
[2]Per poter conseguire la carica di direttore di 2ª classe nei depositi cavalli stalloni, i direttori di 3ª classe debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esame, in base alle norme che saranno stabilite con decreto da emanarsi dai Ministri della guerra, dell'agricoltura e foreste.
[3]Per conseguire la carica di direttore nei depositi allevamento quadrupedi, i vice-direttori debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esame con le norme stabilite dal regolamento,
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva