Art. 103
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[1](Articoli 9 e 10 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).
[2]Quando verificandosi il turno di promozione di un ufficiale dichiarato idoneo alla carica superiore, non vi sia rispettivamente nei depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi la disponibilita' della carica per la quale sia richiesto il grado, cui l'ufficiale debba essere promosso, la, promozione rimarra' sospesa sino a quando non sia possibile farvi luogo per il verificarsi della disponibilita' della carica.
[3]Durante la sospensione della promozione sono applicati all'ufficiale i limiti di eta' del grado superiore, e, all'atto della promozione, gli e' conferita la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.
[4]Verificandosi invece la disponibilita' di una carica devoluta a grado superiore a coprire la quale non possa essere promosso alcun ufficiale dei depositi, perche' non ancora giunto il suo torno di avanzamento, la carica stessa puo' essere conferita per incarico.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva