Art. 104
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[1](Art. 11 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).
[2]Per l'esclusione definitiva dall'avanzamento valgono nei riguardi degli ufficiali dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi le norme stabilite dall'articolo 24 del presente Testo unico.
[3]La dichiarazione di inidoneita':
[4]alla carica di direttore di la classe e comandante del personale pronunciata una sola volta, se il giudicando ha grado di tenente colonnello, o due volte, anche non consecutive, se di grado inferiore a quello di tenente colonnello, e alla carica di direttore di 2ª classe e di 3ª classe pronunciata due volte, anche non consecutive, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni;
[5]alla carica di direttore, pronunciata una volta sola, se il giudicando ha grado di tenente colonnello, e due volte, anche non consecutive se di grado inferiore a quello di tenente colonnello, per gli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi;
[6]importa esclusione definitiva dall'avanzamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva