Art. 105

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[1](Art. 12 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

[2]E' data facolta' al Ministro della guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di eta', ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni e ai depositi allevamento quadrupedi, di grado non superiore a tenente colonnello dichiarati esclusi definitivamente dall'avanzamento e dalla carica superiore, sempre quando conservino la idoneita' alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita con le norme e restrizioni di cui al regolamento sull'avanzamento.

[3]Per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni occorre sempre il parere favorevole del Ministro dell'agricoltura e foreste.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art105 · fonte su Normattiva