Art. 105
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[1](Art. 12 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).
[2]E' data facolta' al Ministro della guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di eta', ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni e ai depositi allevamento quadrupedi, di grado non superiore a tenente colonnello dichiarati esclusi definitivamente dall'avanzamento e dalla carica superiore, sempre quando conservino la idoneita' alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita con le norme e restrizioni di cui al regolamento sull'avanzamento.
[3]Per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni occorre sempre il parere favorevole del Ministro dell'agricoltura e foreste.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva