Art. 106
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 7 legge 17 aprile 1930, n. 480).
[2]L'avanzamento nel ruolo M ha luogo soltanto fino al grado di tenente colonnello.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva