Art. 107

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[1](Art. 8 legge 17 aprile 1930, n. 480).

[2]L'avanzamento nel ruolo stesso ha luogo ad anzianita' senza speciali esami od esperimenti.

[3]I capitani sono pero' assoggettati ai giudizi e alle classifiche di cui agli articoli 41, 42 e 43 del presente Testo unico.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art107 · fonte su Normattiva