Art. 107
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 8 legge 17 aprile 1930, n. 480).
[2]L'avanzamento nel ruolo stesso ha luogo ad anzianita' senza speciali esami od esperimenti.
[3]I capitani sono pero' assoggettati ai giudizi e alle classifiche di cui agli articoli 41, 42 e 43 del presente Testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva