Art. 108

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[1](Art. 9 legge 17 aprile 1930, n. 480).

[2]I capitani giudicati idonei in tali giudizi e classifiche concorrono ad occupare i posti vacanti nel ruolo M, secondo le modalita' fissate dall'art. 109, e sono promossi sotto la osservanza del disposto dell'art. 110 del presente Testo unico.

[3]I capitani che riportano un punto definitivo inferiore ai quattordici ventesimi sono dichiarati « non idonei ». Essi sono ripresi in esame in sede di formazione del quadro normale per l'anno successivo, ove non siano incorsi nella esclusione definitiva.

[4]Se sono giudicati non idonei anche il secondo anno, si applicano ad essi le norme stabilite dal presente testo unico, per i capitani che anche il secondo anno non sono ammessi agli esperimenti.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art108 · fonte su Normattiva