Art. 108
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[1](Art. 9 legge 17 aprile 1930, n. 480).
[3]I capitani che riportano un punto definitivo inferiore ai quattordici ventesimi sono dichiarati « non idonei ». Essi sono ripresi in esame in sede di formazione del quadro normale per l'anno successivo, ove non siano incorsi nella esclusione definitiva.
[4]Se sono giudicati non idonei anche il secondo anno, si applicano ad essi le norme stabilite dal presente testo unico, per i capitani che anche il secondo anno non sono ammessi agli esperimenti.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva