Art. 109
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[2]Gli ufficiali del ruolo M concorrono a coprire le vacanze del grado superiore nel proprio ruolo nella proporzione di due terzi.
[3]L'altro terzo sara' devoluto al trasferimento a domanda degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo M, esclusi quelli dei servizi tecnici (servizio tecnico di artiglieria, specialisti del genio, servizio automobilistico, depositi allevamento quadrupedi, depositi cavalli stalloni).
[4]Tale domanda puo' essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purche' abbiano raggiunto o raggiungano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda:
[5]46 anni d'eta' se tenenti colonnelli;
[6]43 anni d'eta' se maggiori;
[7]39 anni d'eta' se capitani;
[8]36 anni d'eta' se tenenti;
[9]e siano compresi nei limiti di anzianita' che sono fissati, con facolta' insindacabile, dal Ministro della guerra nel bando di concorso.
[10]L'ufficiale non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali per l'iscrizione nel quadro di avanzamento ad anzianita' non puo' presentare domanda di trasferimento nel ruolo M. Il trasferimento nel ruolo stesso e' definitivo.
[11]Qualora il Ministero non credesse in un determinato anno di effettuare trasferimenti, anche la percentuale di vacanze sopradette sara' devoluta all'avanzamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva