Art. 11
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[2]Quando ai giudizi per l'idoneita' all'avanzamento concorrono due o piu' autorita', esse non si riuniscono in «. Commissione » per decidere, ma ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dall'autorita' che lo pronuncia.
[3]Quando poi nel giudizio di primo grado concorrono due o piu' autorita', ha valore ai fini dell'avanzamento quello dell'ultima autorita' che si pronunzia.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva