Art. 11

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[1](Art. 19 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 4 R. decreto legge 16 agosto 1926, n. 1477).

[2]Quando ai giudizi per l'idoneita' all'avanzamento concorrono due o piu' autorita', esse non si riuniscono in «. Commissione » per decidere, ma ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dall'autorita' che lo pronuncia.

[3]Quando poi nel giudizio di primo grado concorrono due o piu' autorita', ha valore ai fini dell'avanzamento quello dell'ultima autorita' che si pronunzia.

[4]I membri della Commissione centrale di cui all'art. 12 e quelli della Commissione speciale di cui all'art. 132, invece, si riuniscono per discutere e per decidere.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art11 · fonte su Normattiva