Art. 110

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[1](Art. 11 legge 17 aprile 1930, n. 480).

[2]Gli ufficiali del ruolo predetto saranno promossi al grado superiore in ordine di anzianita', ma dopo che abbiano ottenuta la promozione tutti gli ufficiali di pari anzianita' delle quattro armi.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art110 · fonte su Normattiva