Art. 111

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[1](Art. 12 legge 17 aprile 1930, n. 480).

[2]All'atto del collocamento nella posizione di congedo che loro compete pel raggiungimento dei seguenti limiti di eta':

[3]tenenti colonnelli..... anni 58 maggiori............ » 55 capitani............ » 52 tenenti.............» 50 gli ufficiali del ruolo M sono - se giudicati idonei nelle forme stabilite dalla vigente legge - promossi al grado superiore nella anzidetta- posizione di congedo.

[4]La promozione non puo' pero' aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei di pari anzianita' delle quattro armi.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art111 · fonte su Normattiva