Art. 112
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[1](Art. 128 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio di cui al R. decreto n. 1600 del 4 settembre 1925, conseguono, con le norme stabilite dal regolamento, gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorche' lasciarono il servizio permanente.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva