Art. 113
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[1](Art. 6, parte, R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2399).
[2]I giudizi di non idoneita' all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.
[3]L'esclusione definitiva dall'avanzamento o la rinunzia ad esso non produce la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva