Art. 113

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[1](Art. 6, parte, R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2399).

[2]I giudizi di non idoneita' all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.

[3]L'esclusione definitiva dall'avanzamento o la rinunzia ad esso non produce la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art113 · fonte su Normattiva