Art. 114

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[1](Art. 8, parte, R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025).

[2]Le norme stabilite per il conferimento del grado di generale di divisione. o tenente generale e generale di corpo d'armata, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, valgono anche per il conferimento dei gradi stessi agli ufficiali generali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Non sono presi in esame per la designazione a tali gradi coloro che siano provenienti dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio effettivo o che siano stati esclusi definitivamente nell'attuale posizione in base alle norme precedentemente in vigore.

[3]L'esame suddetto deve essere esteso fino all'ufficiale che seguiva nel servizio permanente effettivo l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso.

[4]Il Ministro della guerra, in relazione ai bisogni delle efficienze dei ruoli, determina annualmente il numero massimo dei promovibili nella aspettativa per riduzione dei quadri.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art114 · fonte su Normattiva