Art. 119
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Le autorita' incaricate di pronunciare i giudizi di avanzamento per gli ufficiali in A.R.Q., senza richiamo in servizio, sono quelle stesse che si pronunciano per gli ufficiali in congedo, giusta le norme contenute nel capo XII del presente Testo unico, salvi i giudizi decisivi per gli ufficiali suddetti, che siano devoluti alla Commissione centrale d'avanzamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva