Art. 12
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[2]Per i giudizi relativi all'avanzamento al grado di colonnello e ai vari gradi di generale e' costituita una « Commissione centrale di avanzamento » la quale si compone del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dei quattro generali comandanti designati d'armata.
[3]La presidenza della Commissione e' assunta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito se questi ha grado di generale d'armata o se ha ricoperto la carica di generale comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali meno anziani di lui.
[4]Intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi senza diritto a voto, i comandanti di Corpo d'armata per gli ufficiali propri dipendenti e il comandante in 2° del Corpo di Stato Maggiore per i colonnelli e tenenti colonnelli di Stato Maggiore.
[5]I comandanti di Corpo d'armata non intervengono nelle sedute della Commissione quando questa debba procedere all'indicazione per le promozioni al grado di generale di Corpo d'armata, e a quello di generale di divisione e gradi corrispondenti, salvo il disposto di cui alla lettera b) dell'articolo 14.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva