Art. 121
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[2]Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioe':
[3]1° ufficiali di complemento;
[4]2° ufficiali dell'ausiliaria;
[5]3° ufficiali in congedo provvisorio;
[6]4° ufficiali della riserva.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva