Art. 122

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[1](Art. 88 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 2 legge 10 lu-glio 1930, n. 957)

[2]Gli ufficiali di complemento, dell'ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva, sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianita' come segue:

[3]1° ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;

[4]2° ufficiali dell'Arma di fanteria;

[5]3° ufficiali dell'Arma di cavalleria;

[6]4° ufficiali dell'Arma di artiglieria;

[7]5° ufficiali dell'Arma del genio;

[8]6° ufficiali del ruolo M delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

[9]7° ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria, genio, automobilistico);

[10]8° ufficiali del Corpo sanitario;

[11]9° ufficiali del Corpo di commissariato;

[12]10° ufficiali di sussistenza;

[13]11° ufficiali di amministrazione;

[14]12° ufficiali del Corpo veterinario;

[15]13° ufficiali farmacisti.

[16]Gli ufficiali generali sono iscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento, in un unico ruolo di anzianita' ad eccezione:

[17]dei generali dei carabinieri Reali;

[18]dei generali medici;

[19]dei generali commissari;

[20]i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

[21]Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore agli effetti dell'avanzamento sono inscritti al loro posto di anzianita' nel ruolo dell'Arma di provenienza.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art122 · fonte su Normattiva