Art. 123

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[1](Art. 89 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 6 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]L'avanzamento ha luogo ad anzianita' od a scelta secondo le norme in appresso indicate, per tutte le categorie degli ufficiali in congedo ad eccezione di quelli in congedo provvisorio che non possono conseguire la promozione.

[3]Nessun ufficiale in congedo puo' conseguire, nelle categorie di congedo, l'avanzamento ad un grado superiore a quello stabilito, per la propria specialita' o categoria, dalla legge di ordinamento.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art123 · fonte su Normattiva