Art. 123
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[2]L'avanzamento ha luogo ad anzianita' od a scelta secondo le norme in appresso indicate, per tutte le categorie degli ufficiali in congedo ad eccezione di quelli in congedo provvisorio che non possono conseguire la promozione.
[3]Nessun ufficiale in congedo puo' conseguire, nelle categorie di congedo, l'avanzamento ad un grado superiore a quello stabilito, per la propria specialita' o categoria, dalla legge di ordinamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva