Art. 124

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[1](Art. 11 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]Nessuno puo' conseguire l'avanzamento al grado superiore se non e' ritenuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso in modo spiccato dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

[3]L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

[4]L'avanzamento ad anzianita' od a scelta non puo' essere conseguito se le autorita' incaricate di pronunziare i giudizi in merito all'avanzamento non dichiarino esplicitamente che il candidato alla promozione e' ritenuto in possesso delle qualita' sopra dette.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art124 · fonte su Normattiva