Art. 125

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[1](Art. 92 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 12 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]Nessun ufficiale in congedo a qualunque categoria appartenga puo' conseguire l'avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita' della stessa Arma o Corpo.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art125 · fonte su Normattiva