Art. 125
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[2]Nessun ufficiale in congedo a qualunque categoria appartenga puo' conseguire l'avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita' della stessa Arma o Corpo.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva