Art. 126

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[1](Art. 93 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 13 legge 10 luglio 1933, n. 957).

[2]La permanenza minima nel grado, necessaria agli ufficiali in congedo delle varie Armi, per conseguire l'avanzamento al grado superiore e':

[3]di 3 anni, nel grado di sottotenente;

[4]di 6 anni, nel grado di tenente;

[5]di 8 anni, nel grado di capitano;

[6]di 4 anni, nei gradi superiori, sino a quello di colonnello incluso.

[7]Tali limiti sono aumentati di un anno per gli ufficiali dei Corpi e servizi.

[8]Fanno eccezione gli ufficiali in congedo di cui all'articolo 141 del presente Testo unico pei quali non e' stabilito limite minimo di permanenza nel grado.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art126 · fonte su Normattiva