Art. 128
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[1](Art. 8 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:
- a)fino al grado di capitano se appartenenti ai vari Corpi e servizi;
- b)fino al grado di maggiore se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) o al Corpo sanitario quali ufficiali medici;
- c)fino al grado tenente colonnello se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) qualora abbiano comandato un reparto col grado di maggiore in zona d'operazioni, oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare, o una ricompensa al valor militare e riportato una o piu' ferite.
[3]Possono pure essere promossi fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio in zona d'operazioni col grado di maggiore medico.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva