Art. 129
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[1](Art. 9 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo:
- a)a scelta, e previa partecipazione ad un periodo di esercitazioni obbligatorio per gli ufficiali delle varie armi (esclusi i servizi tecnici) che sono assegnati alle unita' di prima linea;
- b)ad anzianita' ed esclusivamente per titoli per gli ufficiali delle varie armi (compresi i servizi tecnici) che sono assegnati alle unita' ausiliarie e a quelle territoriali;
- c)a scelta, per titoli, per gli ufficiali di complemento appartenenti ai Corpi sanitario, veterinario, di commissariato, sussistenza, amministrazione.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva