Art. 131
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[1](Art. 36 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Non puo' essere preso in esame ai fini dell'avanzamento ne' promosso al grado superiore l'ufficiale delle categorie in congedo che sia sospeso dal grado o a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale o sia stata ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina.
[3]Ove pero' l'esito del giudizio dovesse essere favorevole, l'ufficiale, previo giudizio delle competenti autorita', se non ancora giudicato o in base a nuovo giudizio delle autorita' stesse, se gia' giudicato, viene promosso, se idoneo, e a lui e' assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva