Art. 133
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[1]Per la pronuncia delle idoneita', o meno all'avanzamento sia a scelta sia ad anzianita' e per le modalita' relative, sia da parte delle autorita' singole, sia da parte della Commissione centrale o della Commissione speciale, si applicano gli articoli 9, 11 e 12 del presente testo unico.
[2]I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorita' gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalita' specificate nel regolamento stesso.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva