Art. 134
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[1](Art. 31 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Le autorita' chiamate a pronunziarsi in merito all'avanzamento degli ufficiali in congedo debbono, in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 142 del presente testo unico e ai titoli di cui ai successivi articoli 146 e 152, esaminare anzitutto se l'ufficiale puo' essere ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado, dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.
[3]Di quanto precede dovra', cessare l'atto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva