Art. 136

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[1](Art. 33 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]Contro le decisioni delle competenti autorita', in merito all'avanzamento a scelta o ad anzianita' degli ufficiali di complemento, non e' ammesso ricorso alcuno.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art136 · fonte su Normattiva