Art. 138

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[1](Art. 35 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]Il Ministro della guerra ha, facolta' di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro di avanzamento quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla iscrizione degli ufficiali stessi nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di Stato, dovranno essere riesaminati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art138 · fonte su Normattiva