Art. 139
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[1](Art. 37 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento, a parere delle autorita' dalle quali dipende, viene a perdere per motivi fisici. intellettuali, morali o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneita' all'avanzamento, le autorita' in precedenza accennate debbono inoltrare apposita proposta affinche' egli venga tolto dal quadro d'avanzamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva