Art. 14

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[1](Art. 23 legge 11 marzo 1926, n. 398).

[2]Il presidente della Commissione centrale di avanzamento ha facolta':

  • a)di far intervenire in seno alla Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto, gli Ispettori delle varie armi, il Comandante generale dell'arma del Carabinieri Reali, il tenente generale di artiglieria direttore superiore del servizio tecnico, il tenente generale del genio e quello del servizio tecnico automobilistico, il tenente generale medico e quello commissario, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi;
  • b)di far intervenire in seno alla Commissione stessa, senza diritto a voto, qualunque superiore, tuttora in servizio permanente effettivo, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze il giudicando, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art14 · fonte su Normattiva