Art. 140
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 38 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]All'ufficiale che viene inscritto sul quadro di avanzamento a scelta o ad anzianita', nonche' agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 138 e 139 e' data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalita' stabilite dal regolamento.
[3]All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, e' data anche conoscenza della motivazione della non idoneita' o della cancellazione, qualora lo richieda.
[4]Agli ufficiali di riserva viene data comunicazione del giudizio di non idoneita' solamente a loro richiesta.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva