Art. 141
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[1](Art. 43 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Per gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio di avanzamento e' unico ed e' devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritti dalla legge.
[3]Il giudizio predetto puo' essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianita' annualmente stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purche' abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva