Art. 142
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[1](Art. 14 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]1. - Per essere preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unita' di prima linea deve aver frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione annualmente istituiti dal Ministero della guerra e aver preso parte con buoni risultati ai periodi di esercitazioni in appresso prescritti per ciascun grado, arma e specialita', e cioe':
[3]se sottotenente: aver frequentato con esito favorevole almeno uno dei corsi d'istruzione anzidetti, nei tre anni precedenti al giudizio di cui sopra, e aver preso parte con buoni risultati ad un periodo di esercitazioni, ivi compreso il servizio di prima nomina;
[4]se tenente: aver frequentato con esito favorevole, due dei suddetti corsi d'istruzione nel periodo di permanenza nel grado, e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni;
[5]se capitano: aver frequentato con esito favorevole due dei corsi d'istruzione anzidetti nel periodo di permanenza nel grado e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni.
[6]2. - I maggiori per essere presi in esame per la promozione a tenente colonnello non hanno l'obbligo di aver frequentato i corsi d'istruzione predetti o preso parte a periodi di esercitazioni. E' pero' in facolta' del Ministro per la guerra di chiamarli, prima della promozione, a frequentare un corso informativo.
[7]La chiamata in servizio pei periodi di esercitazione, o pel corso informativo di cui ai precedenti capoversi, viene fatta con determinazione ministeriale.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva