Art. 144
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 16 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Le modalita' relative alle ammissioni ai corsi d'istruzione ed informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva