Art. 144

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[1](Art. 16 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]Le modalita' relative alle ammissioni ai corsi d'istruzione ed informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art144 · fonte su Normattiva