Art. 145
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[1](Art. 17 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Per poter conseguire la promozione a scelta al grado superiore occorre:
- a)aver seguito con esito favorevole i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 142 per la durata stabilita dall'art. 143 del presente Testo unico;
- b)aver ottenuto, pei gradi pei quali e' prescritto, giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui al citato art. 143;
- c)riportare i giudizi favorevoli dalle autorita' competenti.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva