Art. 146
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[1](Art. 18 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Per l'avanzamento a scelta al grado superiore costituiscono titoli, dei quali sara' tenuto conto insieme con i risultati conseguiti nei corsi e nei periodi di esercitazione di cui agli articoli 142 e 143 del presente Testo unico:
[3]1° l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo:
[4]2° l'aver prestato, durante la guerra. almeno un anno di lodevole effettivo servizio presso reparti o comandi dell'Esercito operante; 3° l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermita' riportata comunque in servizio od a causa di servizio, oppure aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare non inferiori alla croce di guerra al valor militare; 4° l'aver seguito con esito favorevole uno dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore istituiti durante la guerra;
[5]5° l'aver prestato lodevole servizio militare nelle colonie per almeno sei mesi, riportando buone classifiche e rapporti;
[6]6° l'aver prestato lodevole servizio in reparti delle al tre forze armate, riportando rapporti favorevoli.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva