Art. 147

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[1](Art. 19 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]L'ufficiale di complemento delle varie Armi assegnato alle unita' di prima linea, che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, puo' essere preso in esame una seconda volta solo entro due anni dalla prima esclusione.

[3]E' in facolta' del Ministro della guerra di richiamare gli ufficiali che si siano venuti a trovare in tale condizione perche' partecipino ad un altro periodo di esercitazioni e siano nuovamente giudicati secondo il disposto dagli articoli 142 e 145 del presente testo unico.

[4]L'ufficiale di complemento delle varie armi da assegnare alle unita' di prima linea e che risulti non idoneo all'avanzamento continua ad essere assegnato alle unita' stesse e potra' essere utilizzato nelle unita' ausiliarie e territoriali solamente quando avra' raggiunto il limite d'eta' stabilito per il passaggio nelle anzidette unita' pel grado superiore. Rimane salva la facolta' del Ministero della guerra di impiegare, ove necessario, nelle unita' di prima linea ed in quelle ausiliarie anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unita' ausiliarie e a quelle territoriali, o viceversa.

[5]Tale previsione di impiego pero' non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unita' di prima linea secondo le norme di cui al presente testo unico.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art147 · fonte su Normattiva