Art. 148
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[1](Art. 20 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]L'ufficiale di complemento delle varie armi, compresi i servizi tecnici, assegnato per eta' alle unita' ausiliarie e territoriali, e' preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, quando occorre, nei limiti di anzianita' stabiliti dal Ministro della guerra, come e' detto all'art. 130 del presente testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva