Art. 149
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[1](Art. 21 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]L'avanzamento ad anzianita' per gli ufficiali delle varie armi (compresi i servizi tecnici) assegnati alle unita' ausiliarie e territoriali e per quelli dei corpi e servizi ha luogo senza speciali esperimenti.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva