Art. 150
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[1](Art. 23 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]L'ufficiale di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione, e' preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, quando occorre, nei limiti di anzianita' stabiliti dal Ministro per la guerra, come e' detto dall'art. 130 del presente testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva