Art. 151
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[1](Art. 24 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]L'avanzamento degli ufficiali di complemento dei corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione ha luogo a scelta per titoli.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva