Art. 151

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[1](Art. 24 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]L'avanzamento degli ufficiali di complemento dei corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione ha luogo a scelta per titoli.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art151 · fonte su Normattiva