Art. 152
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[1](Art. 25 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Per gli ufficiali di complemento dei corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione costituiscono titoli per l'avanzamento a scelta:
[3]1° l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;
[4]2° l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di effettivo lodevole servizio presso comandi, reparti, o servizi dell'Esercito operante;
[5]3° l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermita' riportata comunque in servizio od a causa di servizio ed aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare di grado non inferiore alla croce di guerra al valor militare;
[6]4° l'aver prestato lodevole servizio nelle Colonie, per almeno sei mesi, riportando classifiche non inferiori al buono con punti tre;
[7]5° l'aver prestato lodevole servizio presso altre forze armate, riportando rapporti favorevoli;
[8]6° l'essere in possesso di titoli accademici superiori a quelli richiesti per la nomina ad ufficiale di complemento ed in particolar modo:
- a)libera docenza in una branca di scienza che abbia attinenza con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene;
- b)altri titoli accademici riferentisi alle scienze suddette;
- c)pubblicazioni scientifiche, da valutarsi tenuto conto dell'affinita' dell'argomento trattato con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva