Art. 152

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[1](Art. 25 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]Per gli ufficiali di complemento dei corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione costituiscono titoli per l'avanzamento a scelta:

[3]1° l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;

[4]2° l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di effettivo lodevole servizio presso comandi, reparti, o servizi dell'Esercito operante;

[5]3° l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermita' riportata comunque in servizio od a causa di servizio ed aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare di grado non inferiore alla croce di guerra al valor militare;

[6]4° l'aver prestato lodevole servizio nelle Colonie, per almeno sei mesi, riportando classifiche non inferiori al buono con punti tre;

[7]5° l'aver prestato lodevole servizio presso altre forze armate, riportando rapporti favorevoli;

[8]6° l'essere in possesso di titoli accademici superiori a quelli richiesti per la nomina ad ufficiale di complemento ed in particolar modo:

  • a)libera docenza in una branca di scienza che abbia attinenza con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene;
  • b)altri titoli accademici riferentisi alle scienze suddette;
  • c)pubblicazioni scientifiche, da valutarsi tenuto conto dell'affinita' dell'argomento trattato con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art152 · fonte su Normattiva