Art. 153
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[1]Il grado di generale di corpo d'armata e quello di generale di divisione e gradi corrispondenti, in ausiliaria e nella riserva sono conferiti con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.
[2]Il Ministro della guerra, dopo aver fissato i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali generali da prendere in esame nell'anno in corso, promuove dalla Commissione Centrale d'avanzamento la designazione di un numero massimo di promovibili per ogni grado e posizione, da stabilirsi in relazione ai bisogni delle efficienze dei ruoli.
[3]Dall'esame per tale designazione sono esclusi coloro che a norma dell'art. 127 del presente testo unico non possono conseguire un ulteriore avanzamento; coloro che nell'attuale posizione siano stati definitivamente esclusi dall'avanzamento in base alle norme prima in vigore ed infine coloro i quali, gia' presi in esame due anni, non siano stati designati per l'avanzamento stesso.
[4]La Commissione centrale segnalera' al Ministro, nel numero richiesto, quei generali che a suo giudizio e indipendentemente dall'anzianita', posseggono tra gli esaminati la maggiore attitudine a ricoprire il grado superiore. Nel procedere a tale designazione la commissione predetta dovra' tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basarsi sulle doti di capacita', di comando e di prestigio di ciascun candidato.
[5]La designazione sara' effettuata seguendo l'ordine di anzianita' degli esaminati e servira' di norma al Ministro della guerra per le sue proposte.
[6]Per gli avanzamenti di cui trattasi non si compilano quadri di avanzamento e non sono applicabili gli articoli 133, 137, 140 e 155 del presente Testo unico.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva