Art. 154
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[1]Gli ufficiali generali in ausiliaria e di riserva possono essere promossi, in deroga al disposto dell'art. 125 del presente testo unico, quando sia promosso un pari grado in servizio effettivo permanente, meno anziano, ai sensi dei precedenti articoli 74, 75, 76, 77, 78 e ne assumono l'anzianita'.
[2]Essi non possono pero' conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti dalla legge di ordinamento del Regio esercito per la propria arma o specialita' o per il proprio corpo.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva