Art. 155
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[1](Art. 27 legge 10 luglio 1930, n. 957).
[2]Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:
[3]se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;
[4]se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;
[5]se per due volte furono cancellati dai detti quadri.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva