Art. 155

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[1](Art. 27 legge 10 luglio 1930, n. 957).

[2]Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

[3]se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

[4]se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

[5]se per due volte furono cancellati dai detti quadri.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art155 · fonte su Normattiva