Art. 156
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Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato e delle sue colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva