Art. 159
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Non si puo' far luogo a promozioni per merito di guerra quando l'ufficiale da promuovere non si sia trovato in territorio dichiarato in stato di guerra, per ragioni del suo grado ed ufficio.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva