Art. 160

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Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano interamente, durante il tempo di guerra, le norme stabilite dal presente Testo unico per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art160 · fonte su Normattiva